ARTICOLO 14
Riferimenti Normativi PASSIVI
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TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale MARCHE Numero 7 del 1999 Articolo 8
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale MARCHE Numero 7 del 1999 Articolo 9
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale MARCHE Numero 7 del 1999 Articolo 11
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale MARCHE Numero 21 del 2000 Articolo 8
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale MARCHE Numero 11 del 2001 Articolo 10
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(Concorso regionale al finanziamento degli interventi programmati dagli enti locali) 1. Per la concessione del concorso regionale al finanziamento dei programmi di intervento programmati dagli enti locali, loro consorzi, aziende ed altri enti da essi dipendenti, è autorizzato un limite di impegno di durata massima ventennale di lire 4.000 milioni con decorrenza dall'anno 1999 e termine nel 2018 recante, ai sensi dell'articolo 22 della l.r. 25/1980, una spesa complessiva a carico della Regione di lire 80.000 milioni. 2. Il limite di impegno di cui al comma 1 sarà prioritariamente utilizzato per la concessione del concorso regionale al finanziamento degli interventi giudicati ammissibili di cui all'allegato 2 alla deliberazione della Giunta regionale del 23 dicembre 1997, n. 3394 e non ammessi al cofinanziamento regionale per esaurimento del limite di impegno, quarta annualità , autorizzato con l'articolo 13, comma 1, della l.r. 5 maggio 1997, n. 28, in attuazione degli indirizzi generali stabiliti con la citata deliberazione n. 3394/1997; alla quota preordinata al completamento degli interventi non si applicano le suddivisioni previste, per la quarta annualità , dal comma 4 dell'articolo 13 della l.r. 5 maggio 1997, n. 28. 3. Il concorso regionale, da autorizzarsi in conformità al disposto di cui all'articolo 8 della l.r. 5 settembre 1992, n. 46, non potrà essere superiore: a) al 4 per cento dell'importo delle spese ammesse al cofinanziamento regionale se realizzate da comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, come risulta dal dato demografico al 31 dicembre dell'anno precedente; b) al 4,5 per cento dell'importo delle spese ammesse a finanziamento regionale se realizzate da comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, come risulta dal dato demografico al 31 dicembre dell'anno precedente, oppure finalizzate alla realizzazione di interventi attinenti il settore igienico-sanitario, di adeguamento alle norme di sicurezza, di abbattimento di barriere architettoniche e di consolidamento degli abitati; c) al 4,5 per cento dell'importo delle spese ammesse a finanziamento regionale se realizzate da comunità montane, consorzi e comuni associati. 4. Il concorso regionale sarà corrisposto annualmente ai soggetti beneficiari, o loro concessionari, in misura costante con decorrenza dall'anno in cui ha inizio l'ammortamento dei mutui contratti per la realizzazione delle opere e per un periodo pari a quello dell'ammortamento dei correlativi mutui. 5. Le somme occorrenti per l'erogazione del concorso regionale sono iscritte, ai fini dei bilancio pluriennale, a carico del capitolo 6200279 dello stato di previsione della spesa.
Riferimenti Normativi ATTIVI
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Regionale MARCHE Numero 3394 del 1997
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RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale MARCHE Numero 28 del 1997 Articolo 13
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Regionale MARCHE Numero 46 del 1992 Articolo 8
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