LEGGE REGIONALE N

LEGGE REGIONALE N. 12 DEL 5-05-1998
REGIONE MARCHE

Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi
regionali per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale della
Regione (Legge finanziaria 1998).

Indice:

Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53  

Riferimenti Normativi PASSIVI

TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale MARCHE Numero 40 del 1998 Articolo 18

Il Consiglio regionale ha approvato;
il Commissario del Governo ha apposto il visto;
il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge regionale:

ARTICOLO 14

Riferimenti Normativi PASSIVI

TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale MARCHE Numero 7 del 1999 Articolo 8

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale MARCHE Numero 7 del 1999 Articolo 9

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale MARCHE Numero 7 del 1999 Articolo 11

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale MARCHE Numero 21 del 2000 Articolo 8

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale MARCHE Numero 11 del 2001 Articolo 10

                (Concorso regionale al finanziamento
           degli interventi programmati dagli enti locali)
1.  Per  la  concessione  del concorso regionale al finanziamento dei
programmi di intervento programmati dagli enti locali, loro consorzi,
aziende ed altri enti da essi dipendenti, è  autorizzato un limite di
impegno di durata  massima  ventennale  di  lire  4.000  milioni  con
decorrenza  dall'anno  1999  e  termine  nel  2018  recante, ai sensi
dell'articolo 22 della l.r. 25/1980, una spesa complessiva  a  carico
della Regione di lire 80.000 milioni.
2.  Il  limite  di  impegno  di cui al comma 1 sarà  prioritariamente
utilizzato per la concessione del concorso regionale al finanziamento
degli interventi giudicati ammissibili di  cui  all'allegato  2  alla
deliberazione  della Giunta regionale del 23 dicembre 1997, n. 3394 e
non ammessi al cofinanziamento regionale per esaurimento  del  limite
di  impegno,  quarta annualità , autorizzato con l'articolo 13, comma
1, della l.r. 5 maggio 1997, n. 28,  in  attuazione  degli  indirizzi
generali  stabiliti  con  la  citata deliberazione n. 3394/1997; alla
quota preordinata al completamento degli interventi non si  applicano
le  suddivisioni  previste,  per  la  quarta  annualità , dal comma 4
dell'articolo 13 della l.r. 5 maggio 1997, n.  28.
3. Il concorso regionale, da autorizzarsi in conformità  al  disposto
di  cui all'articolo 8 della l.r. 5 settembre 1992, n. 46, non potrà 
essere superiore:
a) al 4 per cento dell'importo delle spese ammesse al cofinanziamento
regionale se realizzate da comuni con popolazione superiore  a  5.000
abitanti,  come risulta dal dato demografico al 31 dicembre dell'anno
precedente;
b) al 4,5 per cento dell'importo delle spese ammesse a  finanziamento
regionale  se  realizzate da comuni con popolazione inferiore a 5.000
abitanti, come risulta dal dato demografico al 31 dicembre  dell'anno
precedente,  oppure  finalizzate  alla  realizzazione  di  interventi
attinenti il settore igienico-sanitario, di adeguamento alle norme di
sicurezza,  di  abbattimento  di  barriere   architettoniche   e   di
consolidamento degli abitati;
c)  al 4,5 per cento dell'importo delle spese ammesse a finanziamento
regionale se realizzate  da  comunità   montane,  consorzi  e  comuni
associati.
4.  Il  concorso  regionale sarà  corrisposto annualmente ai soggetti
beneficiari, o loro concessionari, in misura costante con  decorrenza
dall'anno  in cui ha inizio l'ammortamento dei mutui contratti per la
realizzazione  delle  opere  e  per  un   periodo   pari   a   quello
dell'ammortamento dei correlativi mutui.
5.  Le  somme occorrenti per l'erogazione del concorso regionale sono
iscritte, ai fini dei bilancio pluriennale,  a  carico  del  capitolo
6200279 dello stato di previsione della spesa.

Riferimenti Normativi ATTIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale MARCHE Numero 3394 del 1997

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale MARCHE Numero 28 del 1997 Articolo 13

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale MARCHE Numero 46 del 1992 Articolo 8

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ARTICOLO 33

           (Interventi nel settore ricettivo-alberghiero)
1.  Per  l'anno  1998  è   autorizzata la spesa di lire 500 milioni a
carico del capitolo 3232215 dello stato di previsione della spesa.
2. Lo stanziamento è  finalizzato alla concessione di  contributi  in
conto  interessi  nella  misura  massima del 3 per cento a favore dei
soggetti  che  realizzano  opere  di  riqualificazione   dell'offerta
turistico  alberghiera con priorità  per le opere di adeguamento alla
normativa  CEE,  alle  norme  di  sicurezza  nonchè   a   quelle   di
abbattimento  delle barriere architettoniche, per quanto riguarda gli
interventi previsti all'articolo 3, lettere da a) ad h) della l.r. 28
ottobre 1991, n. 33 e successive  modifiche  nonchè   priorità   alle
opere  di  trasformazione  per  quanto riguarda gli interventi di cui
alle lettere i) ed l) del medesimo articolo. Per tutti gli interventi
ammissibili si  darà   comunque  precedenza  a  quelli  ricadenti  in
località  che non beneficiano di altre provvidenze concedibili per le
medesime finalità .
3. Le norme dettate dalla l.r. 28 ottobre 1991, n. 33 e dalla l.r. 12
aprile 1995, n. 42, non incompatibili con quanto dettato dal presente
articolo,  si rendono applicabili per l'espletamento del procedimento
amministrativo di concessione dei relativi contributi.
4. L'onere complessivo per gli anni dal 1998 al 2007 ammonta  a  lire
5.000 milioni.

Riferimenti Normativi ATTIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale MARCHE Numero 33 del 1991 Articolo 3

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale MARCHE Numero 33 del 1991

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale MARCHE Numero 42 del 1995

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